Avvocati per la Negoziazione

Un’ interessante sentenza del Tribunale di Milano, tratta dal sito mondoadr, la n. 9925/2025 pubblicata in data 22/12/2025 afferma che la partecipazione al primo incontro di mediazione deve considerarsi come una condotta doverosa, che la parti non possono omettere se non per motivi impeditivi caratterizzati dall’ assolutezza e dalla non temporaneità, pena l’ applicazione dell’ art. 12 bis Dlgs 28/2021.Pronuncia che sensibilizza le parti sull’imporanza e l’ utilità di partecipare ad un procedimento di mediazione.