La sentenza n 1009/2024 del Tribunale di Padova ha chiarito che la perizia resa in sede di mediazione non può essere utilizzata in un giudizio successivo se le parti non hanno acconsentito alla sua produzione ai sensi dell’ art. 8 co 7 del Dlgs 28/2010.
In caso di mancato preventivo accordo, si applica l’ art. 9 del Dlgs 28 /2010, che sancisce l’ obbligo della riservatezza.
L’ interessante decisione è stata recentemente pubblicata dalla redazione di Mondoadr, da dove è stato tratto il seguente link della pronuncia:
https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/Trib-Padova-1143-2025.pdf