Avvocati per la Negoziazione

Lo Statuto dell’Associazione Avvocati per la Negoziazione di Padova.

Titolo I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – È costituito il Comitato tra Avvocati, denominato “Avvocati per la negoziazione”.

Art. 2 – Il Comitato ha sede in Padova, Via Oberdan n.10, presso lo studio dell’Avv. Anna Ferrari Aggradi.

Art. 3 – Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa con delibera dell’assemblea degli aderenti, secondo le previsioni del presente Statuto.

Art. 4 – Il Comitato è retto dal presente Statuto.

L’assemblea degli aderenti, su proposta del Consiglio potrà approvare un Regolamento, per disciplinare, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori dell’organizzazione e dell’attività del Comitato.

Titolo II

SCOPO E OGGETTO DEL COMITATO

Art. 5 – Il Comitato ha lo scopo di diffondere e favorire tra gli Avvocati, le associazioni professionali e nella società civile la cultura della negoziazione e di ogni altra forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella giurisdizionale, nel rispetto dei doveri deontologici e della correttezza professionale.

Art. 6 – L’attività del Comitato non ha fini di lucro ed è apartitica.

Titolo III

FONDO COMUNE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 7 – Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

L’attività del Comitato è finanziata dalle quote annuali degli aderenti, eventualmente deliberate dal Consiglio, e da ogni altro provento derivante dall’attività del Comitato.

Art. 8 – L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, che vanno presentati all’assemblea degli aderenti, da tenersi orientativamente ogni anno nel mese di maggio.

Detti bilanci devono essere depositati presso la Sede del Comitato almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea degli aderenti, per poter essere consultati da ogni aderente.
I bilanci approvati devono rimanere depositati e conservati presso la Sede del Comitato e sono liberamente consultabili dagli aderenti al Comitato.

Art. 9 – Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita del Comitato.

Gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né gli stessi, in caso di recesso dal Comitato, possono chiederne una quota.

Titolo IV

ADERENTI

Art. 10 – L’adesione al Comitato è riservata agli Avvocati.

Possono far parte del Comitato anche Avvocati iscritti in Fori diversi da quello di Padova.

Possono far parte del Comitato anche non Avvocati o ex Avvocati la loro iscrizione è deliberata dal Consiglio su domanda degli interessati.

Art. 11 – L’adesione al Comitato comporta l’obbligo degli aderenti a versare le quote annuali, eventualmente deliberate dal Consiglio per finanziare le attività istituzionali del Comitato.

Ogni quota, eventualmente deliberata e salve diverse previsioni delle delibere del Consiglio, copre l’adesione al Comitato per l’intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 31 maggio, pena il decadimento dalla posizione di aderente al Comitato.

Art. 12 – Doveri degli aderenti:

  • versare la quota annuale, eventualmente stabilita dal Consiglio;
  • partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno;
  • impegnarsi per il raggiungimento degli scopi del Comitato;
  • comunicare al Consiglio il proprio indirizzo e-mail di posta elettronica ordinaria, al quale ogni aderente intende ricevere le comunicazioni degli organi del Comitato e le convocazioni alle assemblee;
  • tenere verso gli altri aderenti un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

Art. 13 – Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio.

Art. 14 – L’esclusione dell’aderente dal Comitato è prevista per i seguenti casi:

  • inadempimento dell’aderente agli obblighi indicati dallo Statuto;
  • mancato pagamento della quota annuale, eventualmente deliberata dal Consiglio;
  • inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dell’eventuale Regolamento o delle delibere degli organi del Comitato.

Art. 15 – L’esclusione dell’aderente è deliberata dal Consiglio, previa contestazione dei rilievi nei suoi confronti da inviarsi al suo domicilio almeno trenta giorni prima della deliberazione al riguardo del Consiglio e richiesta allo stesso di inviare comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni almeno dieci giorni prima di detta deliberazione.

Titolo V

ORGANI DEL COMITATO

Art. 16 – Gli organi del Comitato sono:

  • l’Assemblea degli aderenti
  • il Presidente
  • l’Esecutivo
  • il Consiglio.

Art. 17 – L’assemblea degli aderenti è il massimo organo deliberativo del Comitato ed è composta da tutti gli aderenti.

L’assemblea decide a maggioranza (50% +1) dei presenti, calcolati come da successivo art. 18.

Art. 18 – L’assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo annuali.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice Presidente, da almeno tre componenti del Consiglio o da almeno 1/10 degli aderenti.

L’avviso di convocazione dell’assemblea deve pervenire a tutti gli aderenti con almeno quindici giorni di anticipo, a mezzo email inviata all’indirizzo comunicato da ciascun aderente al Consiglio.

L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa tra i presenti all’inizio della seduta. Il Presidente eletto nomina un Segretario e, in caso di elezione degli organi del Comitato, due Scrutatori.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) degli aderenti, presenti o rappresentati per delega.

L’Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea solo gli aderenti, presenti o rappresentati per delega, in regola con il versamento della quota annua, eventualmente deliberata dal Consiglio.

Ogni aderente può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta rilasciata ad altro aderente avente diritto di voto o ad altro collega del proprio studio. In ogni caso ciascun delegato non può rappresentare per delega più di cinque aderenti.

Le votazioni dell’Assemblea sono effettuate per alzata di mano, salvo quelle per l’elezione degli organi del Comitato e per l’eventuale responsabilità dei componenti del Consiglio, che vengono effettuate a scrutinio segreto.

Gli aderenti, presenti o rappresentati per delega, astenuti non vengono computati ai fini del calcolo delle aggioranze deliberative.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano l’eventuale responsabilità dei componenti del Consiglio, costoro non hanno diritto al voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni sono inserite nel libro delle Assemblee del Comitato, che è tenuto a cura del Presidente, e sono liberamente consultabili da tutti gli aderenti presso la sede del Comitato.

Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità alla legge, al presente Statuto e all’eventuale Regolamento vincolano tutti gli aderenti, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 19 – Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato.

È eletto dal Consiglio tra i membri dell’Esecutivo.

Il Presidente è anche presidente del Consiglio, è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi, dirige per delega del Consiglio l’attività del Comitato e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente per delega dello stesso o in caso di assenza o impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni.

Art. 20 – L’Esecutivo è composto da cinque a sette membri, sempre comunque in numero dispari, eletti dal Consiglio tra i suoi membri.

L’Esecutivo assiste e coadiuva il Presidente nell’attività di direzione e coordinamento del Consiglio.

Svolge le attività e le funzioni delegate dal Presidente ai suoi membri.

L’Esecutivo è convocato dal Presidente con avviso scritto indicante l’ordine del giorno e il giorno, ora e luogo dove si terrà la riunione e da inviarsi a mezzo email ai componenti con preavviso di almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

In caso di necessità e urgenza, l’avviso deve pervenire almeno 1 (uno) giorno prima dell’adunanza.

Tuttavia, in caso di particolare necessità e urgenza, in mancanza delle formalità anzidette, l’Esecutivo può validamente deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno dei presenti si opponga alla discussione degli argomenti posti in trattazione.

Le delibere dell’Esecutivo sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Art. 21 – Il Consiglio è composto da quindici a trenta membri eletti dall’assemblea degli aderenti tra i propri componenti aventi diritto al voto e dura in carica tre anni.

Elegge al proprio interno i componenti l’Esecutivo e, tra costoro, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio si articola in gruppi di lavoro o commissioni per l’approfondimento di specifiche tematiche utili per il raggiungimento degli scopi del Comitato.

Ove per dimissioni, revoca, decadenza o qualsiasi altro motivo venisse a mancare il Presidente, il Vice Presidente subentra a svolgere temporaneamente le funzioni di Presidente fino alla ricostituzione della totalità del numero dei componenti dell’Esecutivo. Ricostituita le totalità del numero dei componenti dell’Esecutivo, il Consiglio provvede ad eleggere al suo interno il nuovo Presidente e Vice Presidente. Nel caso qui previsto, il Vice Presidente, durante il periodo in cui svolge temporaneamente le funzioni di Presidente, cura solo gli affari correnti.

Art. 22 – Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto indicante l’ordine del giorno e il giorno, ora e luogo dove si terrà la riunione e da inviarsi a mezzo email ai consiglieri con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In caso di necessità e urgenza, l’avviso deve pervenire almeno 1 (uno) giorno prima dell’adunanza.

Tuttavia, in caso di particolare necessità e urgenza, in mancanza delle formalità anzidette, il Consiglio può validamente deliberare qualora siano presenti tutti i Consiglieri e nessuno dei presenti si opponga alla discussione degli argomenti posti in trattazione.

Le delibere del Consiglio sono valide se prese alla presenza e col voto favorevole di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Art. 23 – I Consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Titolo VI

TERMINI E MODALITA’ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 24 – Tutti i termini previsti dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento, che scadono di sabato o in giornata festiva, sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Art. 25 – Tutti le comunicazioni previste dal presente Statuto e dall’eventuale Regolamento e le convocazioni alle assemblee sono validamente inviate, a tutti gli effetti, agli aderenti e ai componenti degli organi del Comitato  all’indirizzo e-mail di posta elettronica ordinaria indicato da ciascuno al Consiglio, ai sensi del precedente articolo 12.

Titolo VII

MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 26 – Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio o se almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto ne faccia richiesta scritta e sottoscritta da ognuno, inviata all’Esecutivo in allegato ad email di posta elettronica ordinaria, specificando nella richiesta il contenuto della proposta di modifica.

Titolo VIII

SCIOGLIMENTO

Art. 27 – Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli aderenti aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega. In tal caso l’Assemblea procede alla nomina di uno o più Liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 28 – Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell’eventuale Regolamento si fa riferimento, ove applicabili, alle norme del codice civile italiano.

Titolo IX

NORMA TRANSITORIA

Art. 29 – In sede di prima formazione del Comitato e al fine di consentire allo stesso di poter svolgere subito la sua attività istituzionale, i Fondatori del Comitato, all’atto della costituzione del Comitato, provvedono a maggioranza dei presenti alla nomina dei componenti del Consiglio tra i Promotori stessi e gli aderenti che hanno comunicato la loro disponibilità a far parte di tale Organo.

Il Consiglio così costituito resta in carica fino alla prima assemblea ordinaria da tenersi nell’anno 2015 e alla conseguente nomina dei componenti del Consiglio da parte della stessa.

Con detta nomina i componenti del Consiglio svolgono le loro funzioni nel pieno esercizio dei poteri, a termini degli articoli anzidetti del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento.

I medesimi provvedono quanto prima ad eleggere al loro interno i componenti dell’Esecutivo.

Con la nomina e la costituzione del primo Consiglio ai sensi del presente articolo, i Promotori cessano ogni loro funzione.

Padova, 15 ottobre 2014