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Ordinanza Cassazione n.21405/2026:la rappresentanza dell’ avvocato in mediazione è ammissibile purché fondata su procura sostanziale idonea.

Ordinanza Cassazione n.21405/2026:la rappresentanza dell’ avvocato in mediazione è ammissibile purché fondata su procura sostanziale idonea.

La Cassazione n 21405/2026 conferma che la rappresentanza sostanziale in mediazione è ammessa anche in capo all’ avvocato purché sia assistita da una valida procura sostanziale.

L’ordinanza rappresenta l’ approdo di un percorso interpretativo sviluppatosi negli ultimi tempi in materia di partecipazione personale delle parti in mediazione e di rappresentanza sostanziale del delegato o dell’ avvocato.

 

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https://www.avvocatinegoziazione.it/wp-content/uploads/2026/09/Cass.-Civ.-Sez-III-ordinanza-26-06-2026-n.-21405-2.pdf